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venerdì 29 aprile 2016

I divieti imposti dalla legge islamica alle transazioni finanziarie

A differenza delle altre religioni monoteiste, l’Islam non stabilisce una linea di demarcazione tra Stato e Chiesa, ma ne crea una coincidenza perfetta ed assoluta. Quindi, mentre nel sistema capitalistico convenzionale sono le forze del mercato a regolare gli scambi, nel sistema islamico è il Corano a regolare ogni cosa, essendo legge per tutto. Gli obiettivi principali della Shari’a sono tesi al raggiungimento ed alla preservazione di concetti quali la religione, l’unità familiare, la vita umana, la proprietà e l’onore. Pertanto, al fine di proteggerli e conservarli, la legge islamica ha imposto dei limiti fondamentali alle transazioni commerciali e finanziarie, al fine di garantire un certo livello di equità sociale e di giustizia distributiva tra gli individui. Tali limiti rappresentano anche la base fondante delle operazioni e degli strumenti tipici della finanza islamica.

Il primo fondamentale divieto è quello di chiudere transazioni caratterizzate dalla illiceità, da fattori o oggetti considerati proibiti o vietati dalla legge islamica. La Shari’a, infatti, promuove il lavoro lecito e produttivo e condanna l’utilizzo improprio della ricchezza finalizzata a mera ostentazione, lusso sfrenato o ozio. Il lavoro lecito è, quindi, la chiave per acquisire i diritti di proprietà sulle cose che, essendo di Dio, possono solo essere concesse in usufrutto all’uomo, senza mai generare un diritto esclusivo a disporre dei beni. Se un musulmano desidera investire le proprie risorse può farlo solo nei limiti in cui ciò sia considerato legittimo: saranno quindi proibiti investimenti in imprese che operano in settori quali il gioco d’azzardo, la pornografia, l’alcool, la produzione, la macellazione e la distribuzione di carne di maiale.

Un altro divieto è quello di riba, letteralmente coincidente con le parole: incremento, eccesso e crescita. L’accrescimento del capitale tramite applicazione di un tasso di interesse è considerato riba, quindi usura, indipendentemente dal livello fissato. E’, quindi, proibito. Nel mondo islamico, infatti, il tasso di interesse è considerato come un mezzo per trasferire denaro dai poveri ai ricchi, amplificando la fascia di popolazione abbiente che vive sulle spalle delle persone più svantaggiate. Mentre un imprenditore rischia il proprio capitale con il suo lavoro in una attività incerta, il finanziatore di credito riceverebbe una remunerazione certa. E’, quindi, la sola assunzione di un certo livello di rischio a rendere lecito un guadagno.

L’altro grande divieto imposto nelle transazioni è quello del gharar, ossia l’incertezza o l’azzardo. La legge islamica proibisce l’incertezza relativa ad un rischio non tipico negli scambi, connesso a pura speculazione o al risultato di una causa indeterminata. Questo spiega la continua ricerca di forme contrattuali chiare e semplici. Tuttavia, mentre il divieto di riba è assoluto, quello del gharar è relativo e consentito solo se necessario o particolarmente importante in una contrattazione. Tale divieto, tuttavia, ha forti ripercussioni sociali ed economiche, influenzando il sistema assicurativo islamico, che si fonda sui meccanismi della mutualità ed anche l’uso dei contratti derivati, per loro natura incerti ed espressamente vietati dalla Shari’a.

E’ evidente come tali divieti, se interpretati ed applicati in modo corretto, potrebbero conciliarsi perfettamente con una esigenza sempre più avvertita anche all’interno del sistema finanziario occidentale: il riavvicinamento alle costituenti etiche che dovrebbero reggere un contesto commerciale e finanziario evoluto.
Docente di Economia aziendale, Auditing
Corso di Laurea in Economia Aziendale Internazionale

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