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venerdì 18 dicembre 2015

Stati d’eccezione e guerra al terrore

Trois mots pour les morts et les vivants, questo il titolo della breve riflessione che il filosofo Etienne Balibar, autore del volume Violence et Civilté (Galilée, 2010), scriveva a pochi giorni dall’attacco alla redazione di Charlie Hebdo (Liberation, 10-11 Janvier 2015). Tre parole che intendevano richiamare gli intellettuali (francesi e non) al loro dovere non solo di prendere parola nel momento del dolore e dello sconcerto collettivo, ma sopratutto di esprimersi senza reticenze o calcoli. E in tal senso intorno a tre temi – comunità, imprudenza, jihad – Balibar riteneva che fosse necessario convogliare lo sforzo collettivo del pensiero critico.
Perché in effetti il dovere, che ricordava il filosofo francese, non deriva da un qualche privilegio elitario, ma, al contrario, dalla specifica funzione sociale degli intellettuali. Ed è proprio in questo che risiede la stringente attualità del contributo di Balibar di 10 mesi fa: per chi – senza reticenza o calcoli – si misura con quei temi non è possibile evitare il rischio del paradosso e delle strettoie.
Se abbiamo, difatti, bisogno di comunità (per elaborare il lutto, per riflettere e per proteggerci), il rischio è che questa si chiuda per escludere, cedendo alla tentazione dello scontro di civiltà a cui proprio i terroristi ci chiamano. E ancor più ambivalente è – come era nel caso della linea editoriale di Charlie Hebdo – l’imprudenza: perché l’imprudenza è il rifiuto radicale di entrare nella logica del terrore; ma d’altro canto è anche indifferenza rispetto alle conseguenze collettive delle nostre provocazioni. Se poi il tentativo è quello di comprendere le implicazioni e le valenze attuali del jihad, il rischio sta nel cedere alla tentazione della semplificazione. In risposta alle riduttive e scellerate argomentazioni degli islamofobi, si è tentati di rispondere con un’altra riduzione: quella che, evidenziando solo l’aspetto pretestuoso e strumentale della dimensione religiosa del terrore jihadista, scoraggia una riflessione teologica interna all’islam che possa, agli occhi dei credenti, recidere gli ancoramenti coranici del jihadismo.
Si cammina, dunque, su un filo di lana che, dopo le stragi di Parigi del 13 novembre, pare sul punto di rompersi. In effetti da Charlie Hebdo al Bataclan, non è scorso solo altro sangue (e non solo a Parigi), ma è anche cambiato radicalmente lo scenario. Rispetto alla strage di gennaio, gli attacchi di novembre hanno realizzato un salto organizzativo dell’Isis, che adombra una vera e propria strategia di guerra sul fronte occidentale. Ma non basta: il filo si tende pericolosamente sotto i nostri piedi non solo sul tema del jihad ma anche su quello della comunità e dell’imprudenza. In effetti la proclamazione dello stato d’emergenza in Francia ha segnato anch’essa uno spartiacque. François Hollande è ricorso a uno dei dispositivi giuridici più controversi e dibattuti dalla fine della quarta Repubblica a oggi, sostenendo soprattutto la necessità di una revisione costituzionale che renda possibile una maggiore durata temporale per lo stato d’eccezione.
Questa possibile modifica non riguarda affatto un aspetto meramente tecnico ma un nodo nevralgico degli equilibri democratici della Repubblica. A dimostrarlo è la storia stessa della legge francese sullo stato d’emergenza che si intreccia strettamente con quella coloniale: approvata nel 1955 per far fronte all’insurrezione algerina, fu successivamente applicata nel 1958 e nel 1961 (sempre nella temperie della guerra d’Algeria), per poi essere riattivata nel 1985 in occasione della sollevazione indipendentista in Nuova Caledonia e, per ultimo, nel 2005 durante le rivolte delle banlieues. In tutte queste occasioni il ricorso a tale dispositivo ha sempre implicato riconoscere la necessità, per la difesa della stessa Repubblica, di istaurare temporaneamente uno regime d’eccezione che sospendesse alcune delle libertà fondamentali garantite dalla costituzione. Infatti il testo della legge, fra le altre cose, dà facoltà alle autorità civili di imporre la chiusura di luoghi pubblici, di decretare il divieto di riunione e assembramento, e di esercitare controllo sulle pubblicazioni, i mezzi di informazione così come sulle proiezioni cinematografiche e le rappresentazioni teatrali. Inoltre, lo stato d’emergenza priva il potere giudiziario di alcune sue prerogative essenziali, attribuendo all’esecutivo la decisione di svolgere perquisizioni e riconoscendo la possibilità di dichiarare competente la giustizia militare.
A uno sguardo superficiale tale dispositivo giuridico sembra duplicare inutilmente lo stato d’assedio, previsto dall’articolo 36 della costituzione. In effetti l’approvazione della legge nel 1955 rispondeva all’esigenza di istaurare uno stato d’eccezione senza dover decretare lo stato d’assedio che appariva, nel contesto della situazione coloniale, politicamente inopportuno: implicava, infatti, riconoscere un’organizzazione militare al nazionalismo algerino e, di conseguenza, ammettere che l’Algeria fosse un territorio di guerra distaccato dalla Francia, laddove invece si trattava di rinsaldare la continuità amministrativa con il territorio metropolitano.
La legge del 1955 faceva, dunque, uscire da questo impasse politico iscrivendo un nuovo stato d’eccezione nel diritto francese che fosse applicabile a qualsiasi porzione del territorio nazionale. In questo modo era possibile aggirare qualsiasi riferimento alla condizione contingente dell’Algeria sebbene la sua prima applicazione riguardò esclusivamente il territorio algerino.
Solo tre anni più tardi però, nel maggio 1958, lo stato d’emergenza fu applicato, per due settimane, in quello metropolitano; un ricorso che mostrava quanto la questione algerina avesse investito il cuore politico stesso del paese: stavolta non erano i nazionalisti algerini a rappresentare la minaccia ma i partigiani dell’Algeria francese dopo il tentato putsch del 13 maggio ad Algeri.
Proprio la situazione algerina fu infatti la causa scatenante della crisi della IV Repubblica, portando alla stesura di una nuova costituzione che dava maggiori poteri al capo dello Stato. Sarà dunque Charles De Gaulle, primo presidente della V Repubblica, a voler riformare nel 1960 le procedure di applicazione della legge del 1955, mantenendo però fra i due dispositivi giuridici una differenza fondamentale: infatti lo stato d’emergenza, al contrario di quello di assedio, accorda poteri straordinari all’esecutivo e non all’esercito.
Così che quando il 22 aprile dell’anno successivo Algeri si risvegliò nelle mani dei militari, il consiglio dei ministri a Parigi decretò immediatamente lo stato d’emergenza sul territorio militare per difendere le istituzioni repubblicane. Si aprì allora la fase più lunga che la Francia abbia mai conosciuto di regime d’eccezione che terminò solo nel maggio del 1963, ben oltre la fine della guerra algerina (marzo 1962) e la proclamazione dell’indipendenza (luglio 1962).
Nel suo lungo e travagliato percorso storico, lo stato di emergenza ha dunque dimostrato la sua duplice natura. Da un lato è chiaramente uno strumento di repressione politica che può essere applicato indiscriminatamente: dal 1958 al 1963 fu infatti applicato contro i nazionalisti algerini come contro i partigiani dell’Algeria francese. Dall’altro lato esso è anche uno strumento di difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche, qualora queste siano minacciate da forze eversive. Tuttavia, anche se si accetta il rischioso paradosso secondo cui per difendere la libertà e necessario – in condizioni estreme – sospenderla, si pone una questione dirimente: quando e in che modo stabilire che le condizioni che giustificano lo stato d’eccezione sono cessate?
La fase aperta nell’aprile del 1961 e chiusa solo nel 1963 mostra infatti come un prolungato stato di eccezione trasformi quest’ultimo in uno dei tanti strumenti del potere esecutivo, motivando dunque una sua banalizzazione.
Ed è la questione che pare destinata a riaprirsi qualora Hollande dia seguito alla riforma costituzionale da lui auspicata che consentirebbe uno stato d’eccezione duraturo e compatibile con le condizioni di una guerra contro il terrore jihadista.
Un Patriot Act alla francese?
Merry Christmas
«Una deputata di Las Vegas (Nevada), Michele Fiore, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una cartolina di auguri di Natale nella quale appare insieme alla sua famiglia. Tutti posano con una maglietta rossa  e con i calzini ai piedi. Un perfetto stile natalizio, se non fosse per le armi impugnate dai protagonisti dell’immagine, compreso uno dei bambini. “Tocca agli americani proteggere l’America – scrive la politica – noi siamo solo una comune famiglia americana. Con amore e libertà, Michele”». Da La Repubblica, 6 dicembre 2012
Forse finirà davvero così, come si augura il post natalizio della deputata statunitense: ognuno di noi si doterà di un’arma di qualche tipo e, se qualche terrorista ci attaccherà, risponderemo subito, uccidendolo. O, ancora meglio, ce ne andremo in giro per strada e, se noteremo un sospetto di terrorismo islamista (che è sospetto lo decideremo noi!), gli spareremo direttamente, evitando così potenziali attacchi.
Un’estremizzazione, naturalmente. O, almeno, speriamo che lo sia. Resta comunque inquietate sapere che un membro del Congresso abbia potuto immaginare questo tipo di auguri di Natale.
A volte, gli Stati Uniti esagerano, si sa. Non molti anni orsono, il Presidente Bush Jr., per prevenire il terrorismo, firmò una legge che limitava la libertà dei cittadini; e che apriva agli orrori di Guantanamo, di Abu Ghraib, delle extraordinary renditions, dei black sites, della tortura legalizzata. Era il notorio Patriot Act, che permetteva di interferire con la privacy controllando comunicazioni telefoniche e telematiche, di accedere ad informazioni contenute, per esempio, nelle cartelle cliniche e nei dati bancari, di prelevare impronte digitali nelle biblioteche, di effettuare perquisizioni ripetute in casa (case di musulmani e arabi?) senza mandato. Le cose andavano assai peggio per i cittadini stranieri (musulmani e arabi?): se sospettati di terrorismo o di attività che mettevano in pericolo la sicurezza degli USA, potevano essere soggetti a detenzione a tempo indeterminato. Certo, si trattava del 2001, l’anno dell’attentato alle Torri Gemelle. Certo, gli Stati Uniti erano presi nella morsa del terrore. Ed il terrore acceca e può ottundere le capacità razionali. Almeno, è comprensibile che questo accada agli individui, mentre dai governanti ci aspetteremmo più sangue freddo e la capacità di non cedere ad istinti vendicativi. E ancora di più dovremmo aspettarcelo da governanti che sbandiero i valori e i diritti occidentali; salvo poi non chiarire quali siano i valori e i diritti occidentali in difesa dei quali dovremmo essere disposti a rinunciare a libertà fondamentali, per entrare in uno stato d’eccezione i cui contorni si dilatano e diventano sempre più imprecisi. Il Patriot act è, difatti, tutt’ora in vigore ed è stato applicato ben oltre la lotta al terrorismo.
Già dopo la strage di Charlie Hebdo, non erano mancati, fra i politici francesi, i sostenitori di un Patriot act “alla francese”. A proporlo non erano state le frange più estreme dell’arco parlamentare d’oltralpe, ma uomini e donne di Stato come Valérie Pécresse, membro del Consiglio di Stato, ex-consigliera di Jacques Chirac e più volte ministra (dei Conti Pubblici e della Riforma dello Stato, 2011-2012; dell’Università e della Ricerca, 2007-2011).
Per questo, dopo gli attacchi a Parigi dello scorso mese, è necessario più che mai dibattere sulle implicazioni degli stati di eccezione, senza eludere l’argomento più controverso: i pericoli che, per la democrazia e i “valori occidentali”, derivano dalla sospensione di libertà fondamentali. Al riguardo, il filosofo Jean Baudrillard scriveva nel 2002: «L’atto repressivo percorre la stessa spirale imprevedibile dell’atto terroristico, nessuno sa dove si fermerà, né i rivolgimenti che ne seguiranno. (…) Ed è questo scatenarsi incontrollabile della reversibilità che segna la vittoria del terrorismo. Vittoria visibile (…) nella recessione del sistema di valori, di tutta l’ideologia di libertà, di libera circolazione ecc., che faceva la fierezza del mondo occidentale, e di cui esso si valeva per esercitare il suo dominio sul resto del mondo» (Lo spirito del terrorismo, Raffaello Cortina Editore 202, pp. 41-2).
Insomma, se per combattere il nemico cambiamo troppo noi stessi, abbiamo perso.
Studi Politici e Internazionali – Link Campus University

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